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Debole di Costituzione

Clamoroso: il disegno di legge sulle nuove circoscrizioni giudiziarie, che prevede l’istituzione del Tribunale di Bassano del Grappa, potrebbe far ravvisare profili di incostituzionalità. Il rilievo evidenziato alle audizioni dall’avv. Alessandro Moscatelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, presenta una lettura completamente nuova sul provvedimento governativo all’esame del Parlamento.

Alessandro Tich Alessandro Tich
  • Ago 3, 2026

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Foto di FulBicildrone – archivio Seven Magazine

Diamine, questi avvocati: sanno sempre trovare il cavillo giusto. Questa volta però, più che di un cavillo, si tratta di una approfondita osservazione sulla regolarità costituzionale del disegno di legge di iniziativa del Governo “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”, quello che tra le altre cose istituisce il nuovo Tribunale di Bassano del Grappa, attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge.

A gettare il pesante sasso nello stagno del provvedimento in discussione è stato l’avv. Alessandro Moscatelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, nella sua audizione di mercoledì 29 luglio alla Commissione Giustizia della Camera.

“Il nostro intervento non è animato da logiche campanilistiche né da contrapposizioni tra comunità territoriali – ha così esordito il presidente, video collegato con Montecitorio –. Nessuno mette in discussione l’importanza economica, sociale e produttiva del territorio di Bassano del Grappa e dell’intera area pedemontana. La questione che il Parlamento è chiamato ad affrontare è di natura ben diversa ed attiene alla tenuta stessa dei principi costituzionali che regolano l’organizzazione della Repubblica.”

Caspita: e cosa ci sarà mai di così tanto attinente ai principi della Costituzione nel ddl che farebbe risuscitare il tribunale in riva al Brenta? Riporto le successive dichiarazioni rese in audizione da Moscatelli, per poi darvene ulteriore spiegazione.

“Il nodo cruciale è stabilire se la geografia giudiziaria debba continuare ad essere governata da criteri generali di efficienza, razionalità ed uniformità oppure se possa essere modificata attraverso interventi puntuali, slegati da una valutazione complessiva del sistema – ha affermato il referente dell’Ordine –. La geografia giudiziaria non è la sommatoria aritmetica di esigenze locali, è un’infrastruttura pubblica nazionale unitaria. Come tale deve essere progettata e modificata, sulla base di criteri oggettivi, verificabili e coerenti con l’interesse generale.”

“Su questo punto – è il passo centrale dell’intervento dell’audito in Commissione – la giurisprudenza della Corte Costituzionale è cristallina e non lascia spazio ad interpretazioni di comodo. La sentenza n. 237 del 2013 e le ordinanze 15 e 59 del 2014 hanno riconosciuto la piena legittimità della riforma del 2012, proprio in quanto esercizio di una discrezionalità legislativa fondata su un’istruttoria nazionale rigorosa.”

“È fondamentale ricordare – ha aggiunto – come la Corte nel 2013 abbia validato l’impianto metodologico della riforma. La revisione della mappa giudiziaria dev’essere il risultato di un’analisi comparativa su base nazionale, non di rivendicazioni territoriali isolate. La Corte non ha reso intoccabile una specifica mappa dei tribunali. Ha reso vincolante il metodo con cui quella mappa deve essere disegnata.” “Ignorare questo precedente – ha sottolineato l’avv. Moscatelli – significa esporre il provvedimento a profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della Carta.”

Riprenderò più avanti le parole conclusive del presidente dell’Ordine degli Avvocati su questa nuova e di certo sconvolgente chiave di lettura del disegno di legge di iniziativa governativa. Urge adesso qualche ulteriore spiegazione al riguardo da parte mia.

Partiamo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013, citata dal presidente dell’Ordine di Vicenza. Tra i membri della Consulta firmatari di quella sentenza c’è anche il nome di Sergio Mattarella, all’epoca giudice della Corte ed oggi presidente della Repubblica. Vale a dire la massima autorità dello Stato, che con la sua ultima e decisiva firma è chiamata a promulgare – e cioè a validare e a rendere effettive con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – le leggi approvate dal Parlamento.

Non vi tedierò col dispositivo delle 26 pagine della sentenza, ne riassumo al minimo i contenuti principali. Si tratta della risposta della Corte a una questione di “legittimità costituzionale” della riforma della geografia giudiziaria del 2012 (quella del taglio dei tribunali e delle sezioni distaccate) sollevata da un gruppo di rappresentanti dei territori delle sedi di giustizia soppresse, tra le quali Pinerolo, Montepulciano, Nicosia eccetera, oltre al Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, opponendosi alle decisioni della riforma del Governo Monti su delega del Parlamento.

Vado subito al dunque e cioè alla sentenza: fatte alcune eccezioni, la Consulta ha dichiarato “non fondate le questioni di legittimità costituzionale” singolarmente sollevate dai territori “soppressi”. E questo perché, come si legge in un passaggio chiave del dispositivo, “la scelta del legislatore delegato (…) non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i singoli territori in una comparazione meramente statistica (…), dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un’ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado”.

In altre parole, il decreto legislativo di riassetto della mappa dei tribunali di 14 anni fa non ha trovato pareri ostativi della Corte poiché oggetto di un accurato studio preventivo sullo status quo della giustizia, dalle Alpi alla Sicilia, senza esclusioni selettive di territori del Bel Paese e pertanto senza contravvenire, interpretando le parole del presidente Moscatelli, alla “pari dignità sociale di tutti i cittadini” sancita dall’articolo 3 della Carta.   

Posizione ribadita dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 15 del 2014, in risposta a una seconda serie di questioni di legittimità costituzionale presentate da altri territori “tagliati” dalla riforma (tra cui Bassano del Grappa) di cui la Consulta ha rilevato “la manifesta infondatezza” e nell’ordinanza n. 59 del 2014, a seguito di richiesta di giudizio di legittimità costituzionale avanzata da un terzo gruppo di circondari soppressi sul territorio nazionale.

“Come affermato nella sentenza n. 237 del 2013 – si legge nel dispositivo di quest’ultima ordinanza – si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado (…).” Considerando inoltre che “tale valutazione è stata effettuata sulla base di una articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012”.

Morale della favola: per la Corte Costituzionale la riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha evidenziato la propria legittimità in quanto frutto non di una selezione localistica “a macchie di leopardo” ma di un’analisi preventiva e complessiva del sistema giudiziario sull’intero territorio nazionale.

Cosa che invece non è stata fatta dal disegno di legge dell’attuale Governo di revisione parziale della riforma del 2012, in cui il testo va subito al dunque disponendo la riapertura del Tribunale di Bassano e la stabilizzazione definitiva dei quattro tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle tre sedi distaccate isolane di Ischia, Lipari e Portoferraio. La qual cosa, oltretutto, ha sollevato le rimostranze in audizione e le richieste di aggiungersi all’elenco dei tribunali “resuscitandi” di altri territori esclusi dal provvedimento come Vigevano, Alba, Lucera o Sala Consilina.

“È proprio sul metodo che il disegno di legge suscita profonde e motivate perplessità – ha dichiarato nella sua audizione l’avv. Alessandro Moscatelli –. Se il legislatore ritiene superato l’impianto del 2012, è naturalmente libero di modificarlo. Tuttavia, una scelta di tale portata richiederebbe una nuova istruttoria nazionale, una valutazione comparativa degli effetti e l’individuazione di criteri generali applicabili all’intero territorio della Repubblica.” “Nel testo in esame, invece, mancano nuovi criteri generali, non emerge una nuova analisi complessiva della distribuzione degli uffici, né una valutazione dell’impianto organizzativo reale – ha rimarcato il presidente dell’Ordine di Vicenza –. Si procede per eccezioni, creando un pericoloso doppio binario normativo che rischia di frammentare l’unitarietà del servizio giustizia.”

Ora l’iter parlamentare del disegno di legge proseguirà il suo percorso. Passando, dopo la Camera, all’esame del Senato. Ma nel momento in cui diventasse legge, e se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo già fare una concreta previsione: al Palazzo della Consulta una nuova questione di legittimità costituzionale arriverà di certo.

 

Alessandro Tich

Giornalista professionista da più di 30 anni, sostiene che il buon giornalismo è come un buon vino: migliora col tempo. Dirige la redazione con una visione lucida e curiosa e si pone nei confronti dell’attualità con uno sguardo dichiaratamente irriverente. Crede in una informazione rigorosa ma mai gessata, curando sempre con precisione le parole che scrive e cercando di attirare l’attenzione sin dalle prime righe dei suoi articoli. Insomma: un umile cronista, come ama definirsi, e un leggendario titolista.