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Dacci un Consiglio

Guerre Legali: l’amministrazione di Bassano incarica un avvocato di valutare l’opportunità di impugnare al Consiglio di Stato l’ordinanza cautelare del TAR del Veneto che ha sospeso l’efficacia della delibera di consiglio comunale che ha respinto lo schema di convenzione per la ristrutturazione e ampliamento del fabbricato privato della Santissima Trinità.

Alessandro Tich Alessandro Tich
  • Ago 13, 2026

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Foto di Alessandro Tich – archivio Seven Magazine

La foto che vedete qui sopra sta scalando le classifiche di Seven Magazine. È sempre la stessa e oggi l’abbiamo pubblicata per la terza volta. È lo scatto che ho fatto ancora lo scorso 29 aprile e che immortala, presa dall’esterno, la proprietà privata della Santissima Trinità a Bassano del Grappa, ubicata all’intersezione tra via Santissima Trinità e via Contrà San Giorgio. Privata proprietà e pubblico problema, nella fattispecie per l’amministrazione Finco che su questa questione, a seguito di quanto deciso dal consiglio comunale, si ritrova in mano una bella gatta da pelare. Ma prima di informarvi dei nuovi sviluppi della vicenda, come si conviene per vicende urbanistiche come questa, facciamo il solito riassunto delle puntate precedenti.

Si tratta del fabbricato residenziale che è stato oggetto di uno “schema di convenzione per il rilascio del permesso di costruire (…) per ristrutturazione mediante demolizione, ricostruzione ed ampliamento”, inserito all’ordine del giorno del consiglio comunale dello scorso 28 aprile. L’intervento di iniziativa privata, presentato al Comune dalla società Progetto Intercasa Srl, prevede l’abbattimento dell’edificio esistente e l’edificazione di un nuovo e più ampio fabbricato residenziale plurifamiliare, usufruendo di alcune “premialità” su superfici e volumi consentite dalla legge.

In sostanza, il progetto riguarda la demolizione dell’attuale edificio di 170 mq di superficie utile e 7 metri di altezza per costruire al suo posto un residence composto da 5 abitazioni, di oltre 500 mq di superficie utile complessiva e di 10 metri e mezzo di altezza, più 140 mq di parcheggi ad uso pubblico e un beneficio pubblico per il Comune quantificato in 26 mila euro.

Ma dopo un acceso dibattito sull’opportunità dell’intervento in quella zona della città, il consiglio comunale ha respinto lo schema di convenzione del Comune con il privato, finalizzato al rilascio del permesso di costruire, bloccando così l’operazione e rispedendo al mittente la proposta di accordo che era stata presentata e sostenuta dall’assessore all’Urbanistica Andrea Zonta. Il “niet” del consiglio comunale alla riconversione edilizia alla Santissima Trinità è stato l’esito di una spaccatura interna alla maggioranza: 9 voti contrari (8 delle minoranze più il consigliere di maggioranza Gianluca Pietrosante), 8 favorevoli (tutti di maggioranza) e 5 astenuti (tutti di maggioranza).

La seconda puntata di questa vicenda, degna della serie giudiziaria “Law & Order” su Top Crime, riguarda l’azione legale del proponente privato Progetto Intercasa Srl che ha impugnato la delibera del consiglio comunale di Bassano del Grappa “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia” presso il TAR del Veneto.

Un’impugnazione che è stata presa in carico con insolita celerità dalla Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale, che lo scorso 9 luglio ha emesso un’ordinanza con la quale ha accolto la domanda cautelare del privato e ha sospeso la delibera impugnata. Al momento la decisione del consiglio comunale è stata quindi sospesa nell’efficacia, in attesa dell’udienza pubblica del 18 marzo 2027 per la trattazione di merito del ricorso e per la sentenza definitiva.

I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che il progetto in questione fosse conforme alla legge regionale in materia e hanno rilevato che l’operazione di ampliamento edilizio aveva già acquisito il parere favorevole dell’Area Lavori Pubblici del Comune e della relazione istruttoria tecnica dell’Area Urbanistica. 

Per il TAR la decisione del consiglio comunale, la delibera impugnata ha causato “un arresto procedimentale che impedisce il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente, con conseguente nocumento dell’attività imprenditoriale pianificata tenendo conto della conclusione favorevole dell’istruttoria relativa allo stesso permesso”. E attenzione, perché se pronunciata in ambiente giudiziario la parola “nocumento”, in caso di annullamento definitivo della delibera, significa “danno da risarcire”. 

Con l’ordinanza del TAR la componente politica del Comune si trova quindi tra due fuochi, tenendo conto che in caso di sentenza di merito a lei sfavorevole il proponente privato potrebbe rivalersi “in solido” nei confronti dell’amministrazione comunale, col concreto rischio che vengano chiamati a pagare anche i singoli consiglieri comunali che con il loro voto hanno decretato la bocciatura della convenzione urbanistica.

Ma quali sono, per l’appunto, i “due fuochi”?

Il primo è l’ipotesi di salvare preventivamente capra e cavoli riportando in consiglio comunale lo schema di convenzione, prima dell’udienza di merito del TAR, per farlo finalmente approvare ed evitare in questo modo grane ulteriori. Ma oltre a costituire un clamoroso precedente, questa soluzione equivarrebbe al riconoscimento formale, poco spendibile sotto il profilo dell’opportunità politica, di aver sbagliato.

Il secondo – prima di attendere che arrivi marzo, il mese della sentenza di merito – è invece il ricorso in appello al Consiglio di Stato per impugnare a propria volta l’ordinanza cautelare del TAR che ha sospeso l’efficacia della delibera. Con tutti i rischi connessi di rigetto dell’impugnazione.

E qui arriviamo alla terza e per il momento (visto che non mancheranno gli ulteriori sviluppi) ultima puntata della vicenda. L’amministrazione di Bassano ha deciso di incaricare un consulente legale della stesura di un parere circa l’opportunità o meno di impugnare l’ordinanza del TAR del Veneto presso il Consiglio di Stato e di assisterla nella redazione degli eventuali conseguenti atti deliberativi della giunta o del consiglio comunale.

Il professionista incaricato è il prof. avv. Alessandro Calegari del Foro di Padova, per un onorario lordo di 5.982,39 euro. È stato prescelto, come si legge nella determinazione d’incarico, “in considerazione dell’elevata qualificazione professionale, tenuto conto della rilevanza e delicatezza della questione sottoposta a parere e visto l’approssimarsi della scadenza”. L’avvocato padovano avrà infatti poco tempo per valutare la questione ed esprimere il suo parere legale: il termine per interporre appello cautelare è fissato per il prossimo 11 settembre.

In definitiva, l’avv. Calegari dovrà stabilire se il gioco dell’impugnazione valga la candela, considerando il “possibile rischio di soccombenza nel giudizio d’appello cautelare” e cioè il rischio che il Consiglio di Stato rigetti l’istanza del Comune.

Guerre Legali: la saga continua.

 

Alessandro Tich

Giornalista professionista da più di 30 anni, sostiene che il buon giornalismo è come un buon vino: migliora col tempo. Dirige la redazione con una visione lucida e curiosa e si pone nei confronti dell’attualità con uno sguardo dichiaratamente irriverente. Crede in una informazione rigorosa ma mai gessata, curando sempre con precisione le parole che scrive e cercando di attirare l’attenzione sin dalle prime righe dei suoi articoli. Insomma: un umile cronista, come ama definirsi, e un leggendario titolista.