Eh già, in Italia abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: caffè liscio, caffè macchiato, caffè lungo, caffè corretto, caffè d’orzo, caffè ristretto e chi più ne ha più ne beva. Adesso, però, si aggiunge alla lista anche il Caffè scorretto. Si tratta del Caffè Italia, il cui bando di concessione indetto dal Comune di Bassano del Grappa e pubblicato sul sito online del Comune medesimo con scadenza alle ore 12:15 del 25 febbraio 2026 presenta pecche, incongruenze e sbilanciamenti di vario tipo. È quanto emerge da un’analisi condotta sui contenuti e le clausole del bando da Alessandro Boso, imprenditore bassanese con una pluriennale esperienza nel complesso campo delle gare e degli appalti pubblici.
Boso è titolare e CEO di Studio Albonet, società di consulenza e formazione sui contratti pubblici con sede in via del Cristo in città. I suoi clienti sono sia gli enti pubblici che le aziende. Ai primi aiuta a scrivere le gare, alle seconde indica come parteciparvi. Dispone dunque ed ampiamente della competenza tecnica e professionale necessaria per esaminare un bando pubblico di gara ai raggi X.
Alessandro Boso, cosa emerge dalla sua analisi sul bando del Caffè Italia?
Questo bando ci dice innanzitutto che riguarda un immobile tutelato dalla Sovrintendenza che ha un suo valore storico e un suo pregio che è importante tenere presente perché questo, secondo me, non è stato adeguatamente valorizzato nelle clausole che troveremo. Il bando non è regolato dalla normativa sui contratti pubblici, il cosiddetto Codice degli Appalti che è normalmente riconosciuto come la disciplina per regolare le gare. Perché rientra tra quelli che vengono chiamati “contratti attivi” che portano un compenso che viene versato all’amministrazione e i contratti attivi, per regola, sono sottratti al Codice degli Appalti. La stranezza per uno che non è pratico di queste cose è riscontrare che il bando è regolato da una norma che è il Regio Decreto 827 del 1924, quindi di più di un secolo fa, che è l’antica norma con cui si regolavano le cosiddette aste. Questo però può portare delle problematiche.
Perché?
Perché trascina dentro a questo bando tutta una serie di regole di questa antica norma che è fatta da centinaia di articoli e che bisogna saper gestire, altrimenti si rischia di fare dei danni. Per cui scordiamoci di immaginare una gara telematica, cosa che ormai si fa da tanti anni nel nostro Paese. Qui non c’è niente di telematico, si torna alla gara cartacea con plico cartaceo sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da produrre presso l’amministrazione. Non è un dettaglio perché chi non è abituato a far gare, anche nella vecchia maniera, rischia di farsi del male. Basta dimenticarsi banalmente di mettere la firma e si viene esclusi. Il Comune si è dunque vincolato al Regio Decreto 827 che ha anche una norma che vieta di affidare l’appalto se c’è un solo concorrente. Quindi se si presenta un solo candidato, come è già accaduto in passato, la gara salta!
Passiamo alle offerte. Per quella economica, da presentare al rialzo, la base d’asta è di 2.000 euro di canone mensile.
Il tema delle offerte è molto rilevante, anche sotto il profilo della tenuta della legittimità di questo bando, perché determinano una parte del punteggio che verrà assegnato ai partecipanti. La formula matematica che ha usato l’amministrazione per attribuire questo punteggio a mio avviso non è di quelle preferibili. Offerta economica: si va dai 2.000 euro in su. Qui intervengo con un’osservazione personale: non sono gestore di immobili ma, per coincidenza, io ho un bar che ho dato in affitto esattamente a 2.000 euro, ma sono 300 mq. Col Caffè Italia parliamo di una superficie di più o meno 40 mq, di cui una parte verrà occupata dal bancone e durante l’inverno non c’è molto altro da aggiungere. Ci sono anche gli spazi ricavati nella Torre ma con un vincolo di 12 persone al massimo. Mi sembra che il canone non sia particolarmente appetibile. Francamente, forse era opportuno prevedere dei canoni più accessibili anche in relazione agli oneri ulteriori che il soggetto che acquisirà questo locale dovrà poi assumere a livello manutentivo e degli arredi. I contratti sbilanciati non portano mai bene, neanche al Comune, perché poi il rischio concreto – e lo si vede in tutti gli appalti pubblici – è che quando una parte è sbilanciata l’esecutore, se non ottiene una remuneratività, ha una tendenziale propensione a eccepire e contestare qualsiasi cosa. È meglio a volte fare un contratto dove l’amministrazione non si arricchisce per forza ma pone le condizioni affinché anche l’esecutore operi con una certa serenità.
Perché la “formula matematica” del punteggio per l’offerta economica non la convince?
Ho fatto una prova. Ho simulato in uno schema Excel i canoni che potrebbero essere offerti. Ho immaginato che qualcuno stia poco più su dei 2.000 euro, più altri che offrono somme maggiori fino a qualcuno che arrivi a 2.500 euro. Non riesco a immaginare qualcuno che offra più di questa cifra. La formula dice: “ti do 40 punti se sei il miglior offerente”. Il miglior offerente, quello dei 2.500 euro, prende quindi 40 punti. Ma il peggiore di tutti, quello che presenta l’offerta più bassa, non prende 0 punti ma ne prende 32. Quindi il bando dà ad intendere ai partecipanti che distribuisce 40 punti nell’offerta, ma in realtà ne distribuisce meno di 10. Se io dovessi giudicare questo bando per la disciplina dei contratti pubblici e le interpretazioni che hanno dato i giudici amministrativi, questo bando non è legittimo sotto questo profilo, perché crea una distorsione nel punteggio. E questo può indurre in errore chi partecipa, perché può pensare che l’offerta economica sia importante perché assegna 40 punti su 100, ma non è così.
Poi al punteggio economico si aggiunge il punteggio tecnico…
È proprio sul punteggio tecnico che io ho riscontrato una scelta non molto comprensibile. Sempre se dovessi giudicare secondo i canoni della tutela della concorrenza che da sempre si cerca di assicurare nell’ambito dei contratti pubblici, io mi trovo un bando che mi dice che per partecipare io devo avere almeno due anni di esperienza negli ultimi cinque. E ci può stare. Questi si chiamano “criteri di selezione dell’offerente”. Poi però, quando si arriva ai cosiddetti “criteri di selezione dell’offerta”, sotto il profilo tecnico si punta nuovamente sull’esperienza dell’offerente. Nei contratti pubblici questo non è consentito. Cioè: tu non puoi mescolare i requisiti della persona coi requisiti dell’offerta. O un requisito ti serve per selezionare il partecipante, o ti serve per selezionare l’offerta. Nello specifico, l’esperienza non è un requisito dell’offerta, è un requisito di chi offre. Cioè: tu cosa mi stai offrendo? Tu non mi stai offrendo la tua esperienza, tu mi stai offrendo la gestione dei locali e la somministrazione di un servizio di alimenti e bevande. E su questo l’amministrazione non chiede nulla! L’unica cosa che chiede, dando solo 15 punti, sono gli arredi con il rendering, i disegni eccetera. Ma non si preoccupa di come saranno gestiti i locali, di che orari terrai, di che tipo di bevande o alimenti intendi offrire, qual è il tuo staff, come organizzi il lavoro, ovvero quello che si chiama normalmente “piano di gestione del servizio”. O anche di come conserverai l’immobile. È un immobile storico e l’amministrazione non si preoccupa di chiedere: “come lo tuteli e come lo valorizzi?”. L’unica cosa che l’amministrazione si preoccupa di chiedere – e qua sì che attribuisce 40 punti da 0 a 40 – è l’esperienza pregressa. Francamente lo trovo troppo sbilanciato verso i requisiti personali e non verso i requisiti dell’offerta.
Lei mi dice, in sostanza, che il requisito dell’esperienza non è fondamentale…
Quanto tu hai fatto nel tuo passato non mi dice niente di quello che mi prometti di fare nel futuro. Dopodiché, stendiamo un velo pietoso su questi 40 punti sull’esperienza. Ti danno 20 punti se tu hai dieci anni di esperienza nella conduzione di locali come legale rappresentante di azienda. Poi, in aggiunta, ti possono dare altri 20 punti se hai altri dieci anni di esperienza come dipendente, non necessariamente nella stessa azienda. Il che implica, nella mia prefigurazione del risultato, che a vincere il bando non sarà qualcuno che farà una grande offerta economica perché là si giocano pochi punti. Anche nel punteggio per gli arredi le differenze saranno minime. Invece coi 40 punti dell’esperienza, là sì che puoi prendere 0 se non hai tutti quegli anni aggiuntivi oltre ai due che già ti hanno chiesto. Mentre se hai i 10+10 anni di esperienza di punti ne prendi 40 secchi. Ho la sensazione che la gara si deciderà proprio su questo elemento. Non voglio essere malizioso, però suona un po’ come un bando che tende a selezionare una tipologia di offerente che arriva da una lunga esperienza ed immagino locale. Ora, non so quanti a Bassano possano spendere 10 anni da dipendente e, la stessa persona, 10 anni da legale rappresentante di una società. È un elemento di valutazione dell’offerta che non porta nessun valore aggiunto e fa esporre il fianco all’amministrazione a delle critiche sotto il profilo della proporzionalità e dell’effettiva apertura del confronto competitivo.
Perché sostiene che l’esperienza pregressa “non porta nessun valore aggiunto”?
Perché non mi piace il requisito di selezione dell’offerente mescolato alla selezione dell’offerta. Non mi piacciono i 40 punti per gli anni passati e non per quello che offrirai per il futuro. Anche perché osservo che questo lascia fuori start-up, aziende di recente costituzione, giovani che magari hanno lavorato in bar ma non hanno dieci anni di bar e dieci anni da amministratore. Quindi lascia fuori tutta una platea di potenziali offerenti che potrebbero essere anche dei bravi gestori. Fermo restando che l’amministrazione non chiede di “gestire”, perché l’oggetto del contratto, e anche il motivo per il quale lo hanno sottratto al Codice degli Appalti, è che non si tratta dell’affidamento di un servizio, ma è l’affidamento della concessione all’uso di un locale per la somministrazione di alimenti e bevande. L’amministrazione, cioè, sta dando un locale: cosa le interessa quanti anni di esperienza ho io? Dovrebbe invece preoccuparsi di quanto bravo sono io a mantenere il locale e anche a garantire il suo mantenimento d’uso nel corso del tempo.
Proprio perché si tratta di un locale storico?
Proprio così. Immaginiamo che il locale venga concesso ad un gestore anche di ventennale esperienza ma che fa venire gente di ogni specie, musica a tutto volume eccetera. Cioè il bando non sembrerebbe a mio avviso in linea con la tipologia di locale che si sta mettendo a disposizione. Quindi, mi sarei preoccupato di più nel fare in modo che questo edificio storico – magari anche con un canone più basso perché tutti i vincoli che si mettono riducono anche la remuneratività – venisse tutelato maggiormente da chi gestirà questi spazi. Tutti i requisiti dell’offerta sono invece dedicati a “quanto bravo barista sei stato tu” e non a “quanto bravo gestore di un immobile storico potrai essere tu”. Stiamo parlando di un locale che richiede una certa sensibilità.
È vero che nel bando non c’è lo schema del contratto di concessione?
Sì, non c’è. Io ho guardato e non l’ho trovato nel materiale dei documenti pubblicati nel sito. Non avere inserito lo schema del contratto di concessione crea dei problemi attuativi delle condizioni poste dal bando. Il bando, per esempio, dice che il gestore deve pagare entro un certo termine che sarà scritto nel contratto di concessione. Oppure ci sono altre condizioni che sono sempre rimesse al contratto di concessione. Ma se io non vedo il contratto di concessione, e vinco questo appalto, non sono tenuto ad accettarne le clausole perché la mia offerta non è stata formulata tenendo conto di quelle condizioni e pertanto potrei sempre impugnarle quando arriverà il momento di sottoscrivere il contratto. Quindi o questo contratto è molto blando nel definire le condizioni o altrimenti sarà facilmente contestabile da chi vince.
Lei è perplesso anche sulla clausola del cosiddetto “6+6”. Di cosa si tratta?
Il bando di gara prevede un contratto della durata di 6 anni, più altri 6 ma solo su rinnovo espresso dell’amministrazione comunale, non su rinnovo automatico come avviene nei contratti di locazione di un immobile ad uso commerciale. Il contratto di locazione prevede normalmente che se al sesto anno l’affidatario non rinnova, è costretto a pagare 18 mensilità di avviamento dell’attività. In questo caso invece, non avendo previsto questa clausola ma solo il rinnovo espresso, può accadere che al sesto anno colui che sta gestendo si trovi ad avere un contratto scaduto che non può proseguire, e senza diritto di indennizzo. Sotto questo profilo il contratto è sbilanciato. Ma oltre a questa ci sono altre clausole vessatorie.
Del tipo?
Per esempio tutta la manutenzione. La manutenzione straordinaria è a carico dell’amministrazione e non potrebbe essere diversamente, lo prevedono le norme civilistiche. Ma se poi sono necessari degli interventi perché entrano in vigore nuove leggi e nuove regole, le manutenzioni se le dovrebbe accollare il proprietario, come normalmente accade, e invece il bando dice che sono a carico del gestore. Più tutte le manutenzioni per garantire gli stessi livelli di funzionalità attuali. Quindi mi chiedo: se si rompe una caldaia, chi paga? Cioè è un contratto troppo sbilanciato. Sembra quasi scritto da un privato che non ha mai scritto un contratto.
